1. Che cosa sono le comunità energetiche e qual è il loro scopo

La Direttiva RED II introduce le seguenti definizioni:

  • Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”: gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio. Un autoconsumatore di energia rinnovabile è un cliente finale che produce energia elettrica, esclusivamente da fonte rinnovabile, per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale.

 

  • Renewable Energy Community (REC)”: soggetto giuridico che si basa sulla aperta e volontaria partecipazione di membri quali persone fisiche, autorità ed enti locali comprese le amministrazioni comunali e le PMI; la comunità è autonoma ed è controllata da membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia, basati esclusivamente su fonti rinnovabili. Sono consentite le attività di produzione, accumulo, la condivisione di energia all’interno della comunità, nonché la vendita.

L’obiettivo principale delle comunità energetiche è di generare benefici energetici ed ambientali, economici e sociali a livello di comunità, ai suoi membri e al contesto locale in cui essa è inserita, e non profitti finanziari. Dal punto di vista energetico ed ambientale, l’obiettivo è quello di aumentare significativamente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili mediante l’installazione di impianti di generazione distribuiti a livello locale, di promuovere l’autoconsumo di tale energia nell’ambito della comunità energetica stessa, nonché di migliorare l’efficienza nell’utilizzo di tale energia, in modo da promuoverne un utilizzo sempre più razionale anche mediante una progressiva riduzione dei fabbisogni energetici degli utenti. Tali azioni consentiranno di ridurre in modo rilevante le emissioni di gas clima-alteranti quali l’anidride carbonica associata al consumo di energia prodotta da fonti fossili. Per quanto concerne gli aspetti economici e sociali, un tale cambio di paradigma consentirà ai membri delle comunità energetiche di approvvigionare l’energia necessaria in modo più sostenibile anche dal punto di vista economico, con l’obiettivo di tendere all’autosufficienza a livello locale, nonché di migliorare l’equità sociale nell’accesso ai servizi energetici. È prevista la possibilità di accesso ai mercati dell’energia elettrica, ed inoltre sono consentiti servizi energetici quali ad esempio la fornitura di energia, anche mediante aggregazione.

Le Direttive lasciano alcune libertà interpretative agli Stati Membri nell’ambito dei recepimenti nazionali, in particolare relativamente alla definizione del concetto di “prossimità” per quanto concerne le Comunità di Energia Rinnovabile, la possibilità da parte della Comunità di Energia Rinnovabile di gestire la rete di distribuzione locale, e non da ultimo la definizione degli aspetti economici relativi a tali configurazioni.

 

2. Quadro normativo nazionale 

In Italia, il processo di recepimento della Direttiva RED II è iniziato attraverso la Legge 28 febbraio 2020, n.8 (c.d. Decreto Milleproroghe) che ha delineato una fase sperimentale, propedeutica alla successiva formulazione dell’assetto definitivo di entrambe le configurazioni di comunità energetica. Tale decreto ha introdotto nella legislazione italiana le definizioni di “Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” e di “Comunità di Energia Rinnovabile” senza sostanziali modifiche rispetto alla Direttiva RED II. Le disposizioni si applicavano ai soli impianti di nuova realizzazione entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento definitivo della Direttiva RED II.

A tale provvedimento hanno fatto seguito la Delibera ARERA 318/2020 (agosto 2020) ed il Decreto attuativo del MiSE (settembre 2020).

La formulazione dell’assetto definitivo di entrambe le configurazioni di comunità energetica è avvenuta infine con il recepimento finale della direttiva RED II, effettuato attraverso il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che ha introdotto elementi di novità molto rilevanti rispetto a quanto precedentemente sancito dalla cosiddetta fase sperimentale avviata con la Legge 28 febbraio 2020, n.8. In particolare, le modifiche più significative consistono nell’estensione del perimetro delle comunità in termini di potenza del singolo impianto (da 200 kW a 1 MW) e di possibilità di partecipazione da parte dei potenziali membri (ampliamento del perimetro di afferenza dei membri della comunità dalla cabina secondaria a quella primaria). Gli impianti devono essere entrati in esercizio dopo il 15 dicembre 2021, tuttavia le comunità energetiche rinnovabili possono detenere anche impianti esistenti fino al 30% della potenza totale detenuta.