La Legge 28 febbraio 2020, n.8 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha delineato una fase sperimentale, propedeutica alla formulazione dell’assetto definitivo di entrambe le configurazioni di comunità energetica, che avverrà con il recepimento finale della direttiva RED II, da effettuarsi entro giugno 2021. Le disposizioni del Decreto si applicano infatti ai soli impianti di nuova realizzazione che sono entrati ed entreranno in esercizio dopo il 1° marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della Direttiva RED II.

  1. Caratterizzazione normativa-regolatoria 

Gli impianti di produzione di energia elettrica afferenti alle due nuove configurazioni possono essere alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, e viene stabilito un limite di 1 MW per la potenza complessiva del singolo impianto, superando il precedente limite di 200 kW inizialmente sancito dal decreto Milleproroghe del 2020. È rilevante segnalare che rientrano anche gli impianti di produzione realizzati nell’ambito del potenziamento di un impianto esistente, purché la relativa produzione energetica venga misurata in modo distinto.

Per quanto concerne la partecipazione, il concetto di prossimità dei membri è stato declinato a livello nazionale italiano per gli autoconsumatori collettivi con l’appartenenza al medesimo edificio o condominio, e per le REC con l’ubicazione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina primaria AT/MT, anche in questo caso superando il precedente vincolo, che faceva riferimento alla cabina secondaria. Il vincolo di afferenza deve essere rispettato al momento della costituzione della comunità energetica, e non è oggetto di successive verifiche.

Analogamente a quanto stabilito a livello comunitario per quanto riguarda la proprietà degli impianti, nel caso degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, l’impianto può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o da esso gestito, purché esso resti subordinato alle istruzioni del gruppo di autoconsumatori. Nel caso di una comunità di energia rinnovabile, gli impianti di produzione possono essere gestiti dalla comunità medesima e dai suoi membri, oppure da un produttore terzo, ma in tal caso la comunità di energia rinnovabile deve esserne proprietaria o deve averne la disponibilità sulla base di un titolo giuridico, anche diverso dalla proprietà, quale ad esempio l’usufrutto o il comodato d’uso.

Il concetto di energia condivisa segue un approccio virtuale: non è necessaria una rete privata che colleghi gli utenti partecipanti alla comunità. L’ energia condivisa, infatti, è definita come il minimo, in corrispondenza di ciascun periodo orario di riferimento, tra l’energia prodotta dagli impianti della comunità ed immessa in rete, e l’energia prelevata dalla rete dall’insieme dei membri della comunità. La condivisione all’interno della comunità dell’energia prodotta avviene quindi utilizzando la rete di distribuzione esistente. Il decreto non prevede perciò la creazione di nuove infrastrutture di rete né la cessione di porzioni della rete pubblica esistente alle comunità, per uso privato. Altro aspetto rilevante è rappresentato dal fatto che, fatti salvi gli adeguamenti del sistema di acquisizione dei dati di misura da parte dell’impresa distributrice, non sono necessari investimenti tecnologici relativamente all’infrastruttura di misura per le configurazioni di comunità energetiche, in quanto i dati di misura che rilevano al fine della valutazione dell’energia condivisa, oggetto di incentivazione, sono le misure dell’energia elettrica immessa e prelevata, su base oraria, per ogni punto di connessione (POD) afferente ai membri della comunità.

La Delibera ARERA 318/2020, riguardo alle comunità di energia rinnovabile, propone a titolo d’esempio alcune delle forme giuridiche in cui queste si possono costituire: associazione, ente del terzo settore, cooperativa, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro.

È importante citare la definizione della figura del “referente”, figura terza che sarà responsabile dei rapporti con il GSE per la costituzione della comunità, per la richiesta di accesso alla valorizzazione ed incentivazione dell’energia elettrica condivisa nonché per la stipula del relativo contratto. Nel caso di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, il referente sarà il legale rappresentante dell’edificio o del condominio, oppure un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione che appartengono alla configurazione, anche non facendo parte della configurazione. Nel caso di una comunità di energia rinnovabile, il referente sarà la comunità stessa, in qualità di soggetto giuridico.

Viene inoltre definita la figura del “produttore”, figura terza che è responsabile dell’esercizio degli impianti di produzione interni alla comunità. Esso può essere rappresentato da una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto di produzione, ed è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione e delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione.

Nell’ambito della fase sperimentale attualmente in corso a livello nazionale, il GSE ha pubblicato un Documento di consultazione destinato ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e alle comunità energetiche. Nel documento sono riportati approfondimenti su alcuni aspetti descritti nelle regole tecniche del GSE anche al fine di valutarne una possibile revisione. Sono inoltre riportate proposte per una maggiore efficacia delle misure introdotte.

2. Caratterizzazione economica 

Il decreto, relativamente all’energia condivisa, prevede l’esenzione dalle componenti tariffarie unitarie variabili legate alla trasmissione e alla distribuzione, che non risultano applicabili in quanto l’energia viene istantaneamente consumata nella stessa porzione di rete di bassa tensione in cui essa è prodotta, con conseguente riduzione delle perdite di rete associate, nonché un’incentivazione. La determinazione di tale esenzione dalle componenti tariffarie è riportata nella Delibera ARERA 318/2020, la quale disciplina le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica condivisa, mentre gli schemi di incentivazione sono stati definiti con il decreto attuativo del MiSE del 15 settembre 2020.

Il valore delle componenti tariffarie esentate, che saranno oggetto di restituzione da parte del GSE per la quota di energia condivisa, è pari a circa 9 €/MWh nel caso di autoconsumatori collettivi da fonti rinnovabili e pari a circa 8 €/MWh nel caso di comunità di energia rinnovabile.

La tariffa incentivante per l’energia condivisa, erogata per un periodo di 20 anni, è pari a 100 €/MWh nel caso di autoconsumatori collettivi da fonti rinnovabili e pari a 110 €/MWh nel caso di comunità di energia rinnovabile.

Inoltre, tutta l’energia prodotta dagli impianti ed immessa in rete è soggetta a remunerazione pari a 50 €/MWh previa cessione al GSE.

Per quanto concerne l’interazione con altre forme di incentivazione previste a livello nazionale per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, se l’impianto di produzione della comunità è un impianto fotovoltaico installato nell’ambito di interventi di efficientamento energetico che hanno beneficiato del Superbonus 110% fino al limite previsto relativamente alla potenza installata (20 kW), tale incentivo non è cumulabile con quello previsto per l’energia condivisa di cui sopra: pertanto, l’energia elettrica prodotta e condivisa all’interno della comunità, afferente alla sola quota di potenza che ha fruito del Superbonus, ha l’obbligo di cessione al GSE tramite Ritiro Dedicato, e non potrà beneficiare della tariffa incentivante, pur rimanendo valida l’esenzione tariffaria.

Infine, va segnalato che le due forme di comunità energetica previste dal Decreto Milleproroghe del 28 febbraio 2020 non possono accedere agli incentivi previsti dal c.d. Decreto FER 1 (D.M. 4 luglio 2019) né al meccanismo dello Scambio Sul Posto.

 

È rilevante osservare che non sono state fornite prescrizioni sulle modalità di ripartizione dei benefici economici correlati all’energia condivisa tra i membri delle comunità: il meccanismo deve essere definito a livello di singola comunità, ad esempio secondo un principio di distribuzione equa tra i membri, o proporzionalmente agli investimenti sostenuti dai partecipanti o, ancora, in base alla virtuosità di comportamento energetico degli stessi.

3. Dimensione tecnologica e configurazioni impiantistiche  

In figura è rappresentato lo schema della possibile configurazione di una comunità di energia rinnovabile che include membri quali PA, PMI, privati cittadini nonché utenti del settore commercio e servizi.

Figura: Elaborazione schema funzionale di una possibile configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile (adattato da [Energy & Strategy Group, Electricity Market Report. Novembre 2020]) 

 

Oltre alla dimensione tecnologica ed impiantistica, che come anticipato prevede la possibilità di produzione energetica da soli impianti alimentati a fonti rinnovabili, con un limite di potenza massimo per il singolo impianto fissato a 1 MW (200 kW nella fase sperimentale) e con afferenza dei membri della comunità al tratto di rete in bassa tensione sotteso alla stessa cabina di trasformazione alta/media tensione, è rilevante l’aspetto relativo agli accumuli di energia, ai dispositivi di smart metering e la piattaforma software per il monitoraggio dei flussi e delle prestazioni, nonché per la loro gestione ottimizzata, per massimizzare la quota di energia condivisa ed i relativi benefici. Proprio alla luce della forte connotazione digitale delle comunità energetiche, è significativo il potenziale delle REC quali mezzo di propulsione per le Smart City.