REQUISITI MINIMI D.M. 26/06/2015


EDIFICI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI

 (Art. 3, commi 3, 3-bis, 3-ter, del D.Lgs.192/2005 ss.mm.ii.)

Sono escluse dall’applicazione D.Lgs.192/2005 ss.mm.ii. le seguenti categorie di edifici:

  1. gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Lgs. 42/2004, (Codice dei beni culturali e del paesaggio.
  2. gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  3. edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  4. i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
  5. gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso dal D.P.R. 412/1993, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
  6. gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Per quello che riguarda gli edifici indicati alla lettera a) del presente paragrafo, il D.Lgs.192/2005 ss.mm.ii. si applica solo nei casi di:

  1. attestazione della prestazione energetica degli edifici;
  2. esercizio, manutenzione e ispezioni degli impianti tecnici;

mentre l’esclusione è subordinata ad un giudizio espresso dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del codice di cui al D.Lgs. 42/2004, che il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

Per quello che riguarda gli edifici indicati alla lettera d) del presente paragrafo, il D.Lgs.192/2005 ss.mm.ii. si applica si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.