REQUISITI MINIMI D.M. 26/06/2015
EDIFICI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI
(Art. 3, commi 3, 3-bis, 3-ter, del D.Lgs.192/2005 ss.mm.ii.)
Sono escluse dall’applicazione D.Lgs.192/2005 ss.mm.ii. le seguenti categorie di edifici:
- gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Lgs. 42/2004, (Codice dei beni culturali e del paesaggio.
- gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso dal D.P.R. 412/1993, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Per quello che riguarda gli edifici indicati alla lettera a) del presente paragrafo, il D.Lgs.192/2005 ss.mm.ii. si applica solo nei casi di:
- attestazione della prestazione energetica degli edifici;
- esercizio, manutenzione e ispezioni degli impianti tecnici;
mentre l’esclusione è subordinata ad un giudizio espresso dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del codice di cui al D.Lgs. 42/2004, che il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.
Per quello che riguarda gli edifici indicati alla lettera d) del presente paragrafo, il D.Lgs.192/2005 ss.mm.ii. si applica si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.