Decreto legislativo n. 48/2020: nuove regole sull’efficienza energetica degli edifici

Il 10 giugno 2020 è stato pubblicato il decreto legislativo n.48/2020 che allinea la normativa italiana in materia di prestazione energetica degli edifici  alle nuove regole europee previste dalla direttiva UE 2018/844.

Con il decreto vengono recepite nella normativa nazionale alcuni principi ed alcune novità della direttiva comunitaria sulla prestazione energetica nell’edilizia (direttiva 2018/844), con l’obiettivo di

  • accelerare la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
  • integrare le strategie di ristrutturazione a lungo termine nel settore dell’edilizia per favorire la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050;
  • promuovere l’uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (domotica) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente;
  • dare un impulso alla mobilità elettrica con l’integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici.

Il Decreto legislativo n. 48/2020  è un documento di tipo programmatico composto da 18 articoli e non incide sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ma introduce alcuni significativi aspetti innovativi tra cui:

  • 3 – modifiche alle definizioni relative agli impianti;
  • 5 – strategia di ristrutturazione a lungo termine;
  • 6 – requisiti degli edifici;
  • 8 – portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici.

Tralasciando le modifiche alle definizioni (art. 3) per le quali si rimanda alla lettura del decreto, pare significativo soffermarsi su quanto previsto all’art. 6 per quanto riguarda i requisiti degli edifici e agli artt. 5, 8 per quanto riguarda la strategia di ristrutturazione degli edifici e gli strumenti a supporto della strategia.

art.5 – strategia di ristrutturazione a lungo termine

Il decreto prevede che il Ministro dello sviluppo economico, entro luglio 2020, rediga una strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, sostenibile anche in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La strategia dovrà prevedere obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, ivi incluso il raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, pari almeno al 3%, e  la definizione di indicatori di progresso misurabili. La strategia di ristrutturazione a lungo termine sarà recepita nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima e dovrà essere incentrata sui seguenti cardini:

  • una ricognizione del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla quota di edifici ristrutturati prevista nel 2020;
  • l’individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, ove possibile, dei momenti più opportuni, nel ciclo di vita degli edifici, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica;
  • una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore, nonché delle modifiche rivolte a migliorarne l’efficacia;
  • la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, volte a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in termini di costi, valutando la promozione delle ristrutturazioni importanti ottenibili per fasi successive, ad esempio attraverso l’introduzione di un sistema facoltativo di passaporto di ristrutturazione degli edifici;
  • la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici;
  • l’integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la sicurezza;
  • una stima affidabile del risparmio energetico atteso e dei benefici correlati quali a titolo esemplificativo quelli connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità’ dell’aria.

art. 6 – Requisiti degli edifici

Sono introdotte significative novità sui requisiti prestazionali energetici obbligatori per gli edifici e gli impianti termici in funzione delle diverse tipologie di lavori:

  1. in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici, o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, dovrà tenere conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi;
  2. i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità’ immobiliare
  3. nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;
  4. per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’attività’ sismica;
  5. ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo.

Viene inoltre previsto che negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di 20 posti auto devono essere rispettati nuovi criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici.

art.8 – portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici

Il Decreto istituisce presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire anche alla pubblica  amministrazione informazioni  sulla  prestazione  energetica  degli  edifici,   sulle migliori pratiche per le  riqualificazioni  energetiche  efficaci  in termini  di  costi,  sugli  strumenti  di  promozione  esistenti  per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi  compresa  la sostituzione delle caldaie a  combustibile  fossile  con  alternative più’ sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.

Per lo svolgimento delle attività’ ENEA  dovrà istituire  uno  sportello  unico  finalizzato  a  fornire  assistenza  ed  ogni informazione utile alla pubblica amministrazione relativamente: alla  mappatura energetica degli edifici, alla conformità’ alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e  alla  selezione delle  priorità’   di   intervento,   ivi   compresi   i   piani   di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli  strumenti di promozione più’ adeguati allo scopo, anche tramite l’utilizzo  dei contratti EPC, alla formazione delle competenze tecniche.