REQUISITI MINIMI D.M. 26/06/2015


REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOGGETTI

A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO

(Allegato 1- Punto 4.2)

REQUISITI E PRESCRIZIONI

  PARAMETRO DA VERIFICARE UNITÀ DI MISURA VALORI LIMITE DI RIFERIMENTO
INVOLUCRO EDILIZIO Per la porzione di involucro interessata dai lavori di ristrutturazione devono essere rispettati i requisiti e le prescrizioni relative agli interventi di riqualificazione energetica W/m2K Tabelle

nn. 1, 2, 3, 4, e 5 dell’Appendice B

H’T (coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente), calcolato per l’intera porzione oggetto d’intervento, comprensiva di tutti i componenti su cui è stato effettuato l’intervento deve risultare inferiore al valore limite di riferimento, per tutte le categorie di edifici W/m2K Quarta riga della Tabella 10 dell’Appendice A
NOTE “Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.” (art. 14, comma 7, D.Lgs. 102/20014).

Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, nel caso di installazione di impianti termici con pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55. (Allegato 1, Punto 2.3, D.M. 26/06/2015).

IMPIANTI E GENERATORI DI CALORE Nel caso in cui l’intervento preveda anche la ristrutturazione dell’impianto termico o la sostituzione del generatore devono essere rispettati i limiti e le prescrizioni individuati per gli interventi di riqualificazione, limitatamente all’oggetto d’intervento Vedi Riqualificazione energetica