REQUISITI MINIMI D.M. 26/06/2015


REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (Allegato 1- Punti 5.2 e 5.3)

REQUISITI E PRESCRIZIONI

  PARAMETRO DA VERIFICARE UNITÀ DI MISURA VALORI LIMITE DI RIFERIMENTO
INVOLUCRO EDILIZIO La trasmittanza delle strutture opache verticali, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno o verso i locali non climatizzati, deve risultare inferiore al valore limite di riferimento, definito in funzione della zona climatica W/m2K Tabella n. 1 dell’Appendice B
La trasmittanza delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, deve risultare inferiore al valore limite di riferimento, definito in funzione della zona climatica (ad eccezione degli edifici di categoria E.8) W/m2K Tabella n. 2 dell’Appendice B
La trasmittanza delle strutture opache orizzontali o inclinate di pavimento, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, deve risultare inferiore al valore limite di riferimento, definito in funzione della zona climatica W/m2K Tabella n. 3 dell’Appendice B
La trasmittanza delle chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili ed assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno o verso i locali non climatizzati, comprensiva di infisso e non tenendo conto della componente oscurante, deve risultare inferiore al valore limite di riferimento, definito in funzione della zona climatica (ad eccezione degli edifici di categoria E.8) W/m2K Tabella n. 4 dell’Appendice B
Per le chiusure tecniche trasparenti, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, con orientamento da est a ovest, passando per sud, il valore del fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh) della componente finestrata deve risultare inferiore al valore limite di riferimento (ad eccezione degli edifici di categoria E.8) W/m2K Tabella n. 5 dell’Appendice B
NOTE “In caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle tabelle da 1 a 4 dell’Appendice B, sono incrementati del 30%” (Allegato 1, Punto 1.4.3, D.M. 26/06/2015).
Per gli edifici dotati di impianto termico centralizzato, in caso di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, coibentazioni o sostituzione di infissi, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno o verso ambienti non climatizzati, si ha l’obbligo di installazione di valvole termostatiche o di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore, quest’ultima può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile (Allegato 1, Punto 5.2, D.M. 26/06/2015).
“Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.” (art. 14, comma 7, D.Lgs. 102/20014).

Negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica, nel caso di installazione di impianti termici con pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55. (Allegato 1, Punto 2.3, D.M. 26/06/2015).

 

  PARAMETRO DA VERIFICARE UNITÀ DI MISURA VALORI LIMITE DI RIFERIMENTO
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ηH (efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale) deve risultare superiore al valore della corrispondente efficienza indicata per l’edificio di riferimento % ηH,limite

Appendice A

NOTE

Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, compreso il distacco dall’impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto.

La diagnosi energetica deve considerare almeno le seguenti opzioni:

a)       impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;

b)      impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;

c)       le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;

d)      impianto centralizzato di cogenerazione;

e)      stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al D.Lgs. 102/2014;

f)        per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN15232.

 

Deve essere prevista l’installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica
Nel caso degli impianti a servizio di più unità immobiliari, deve essere prevista l’installazione di un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare
SOSTITUZIONE DEL GENERATORE I nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido devono avere un rendimento termico utile nominale non inferiore al valore di riferimento % paragrafo 1.3.1, comma 1,

Appendice B

le nuove pompe di calore elettriche o a gas devono avere un coefficiente di prestazione (COP o GUE) non inferiore al valore di riferimento Tabella 6

Appendice B

Nelle more dell’emanazione dei Regolamenti della Commissione europea in materia, attuativi delle Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, l’installazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili è consentita soltanto nel rispetto di rendimenti termici utili nominali corrispondenti alle classi minime di cui alle pertinenti norme di prodotto

Tabella 2, Allegato 1
NOTE Nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l’aumento di potenza deve essere motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831
Nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari o di edifici adibiti a uso non residenziale, siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore
“Nei piani di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa, le Regioni e le Province autonome possono prevedere che i valori di cui all’allegato 3 debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell’aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA)” (art. 11, comma 6, D.Lgs 28/2011)
Sono esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ηC (efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione estiva) deve risultare superiore al valore della corrispondente efficienza indicata per l’edificio di riferimento % ηC,limite

Appendice A

NOTE Deve essere prevista installazione, ove tecnicamente possibile, di sistemi di regolazione per singolo ambiente e di sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare
SOSTITUZIONE DELLA MACCHINA FRIGORIFERA Le nuove macchine frigorifere elettriche o a gas, con potenza utile nominale maggiore di 12 kW, devono avere un indice di efficienza energetica non inferiore al valore di riferimento Tabella 7

Appendice B

NOTE Nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità

immobiliari o di edifici adibiti a uso non residenziale, siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta dei consumi

IMPIANTO IDRICO SANITARIO ηW (efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione di produzione dell’acqua calda sanitaria) deve risultare superiore al valore della corrispondente efficienza indicata per l’edificio di riferimento % ηW,limite

Appendice A

SOSTITUZIONE DEL GENERATORE I nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido devono avere un rendimento termico utile nominale non inferiore al valore di riferimento % paragrafo 1.3.1, comma 1,

Appendice B

le nuove pompe di calore elettriche o a gas devono avere un coefficiente di prestazione (COP o GUE) non inferiore al valore di riferimento Tabella 6

Appendice B