REQUISITI MINIMI D.M. 26/06/2015


REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO

(Allegato 1- Punto 3.2)

PRESCRIZIONI

  1. Nel caso ad una distanza minore di 1000 metri dall’edificio, siano presenti reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, è obbligatoria la predisposizione al collegamento alle predette reti, se l’intervento risulta favorevole a seguito di una valutazione tecnico-economica.
  2. Gli impianti di climatizzazione invernale devono essere dotati di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche per consentire un migliore utilizzo degli apporti solari ed interni. I sistemi devono anche avere una compensazione climatica, quest’ultima può non essere realizzata qualora il progetto preveda sistemi di controllo equivalenti o con maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile.
  3. Il sistema impiantistico deve essere dotato di un sistema di misurazione intelligente dell’energia consumata (art. 9 D.L. 102/2014).
  4. In caso di impianti termici a servizio di più unità immobiliari è obbligatoria l’installazione di un sistema di contabilizzazione (art. 9 D.L. 102/2014).
  5. Nel caso di edifici con destinazione d’uso non residenziale è obbligatoria l’installazione di sistemi automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici (BACS), tali da consentire il raggiungimento della Classe B (rif. alla Norma tecnica in vigore UNI EN 15232-1:2017).

REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO

(Allegato 1- Punto 3.3)

REQUISITI

  PARAMETRO DA VERIFICARE UNITÀ DI MISURA VALORI LIMITE DI RIFERIMENTO
INVOLUCRO EDILIZIO H’T (coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente) deve risultare inferiore al valore limite di riferimento W/m2K Tabella n. 10 dell’Appendice A
Il rapporto Asol,est/Asup utile, (area solare equivalente estiva per unità di superficie utile) determinato in base al paragrafo 2.2 dell’Appendice A, deve risultare inferiore al valore limite di riferimento, individuato in base alla categoria dell’edificio Tabella n. 11 dell’Appendice A
EPH,nd (indice di prestazione termica utile per riscaldamento) deve risultare inferiore al valore del corrispondente indice limite calcolato per l’edificio di riferimento kWh/m2 EPH,nd,limite
EPC,nd (indice di prestazione termica utile per il raffrescamento) deve risultare inferiore al valore del corrispondente indice limite calcolato per l’edificio di riferimento kWh/m2 EPC,nd,limite
EPgl,tot (indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale. Si esprime in energia primaria non rinnovabile o totale) deve risultare inferiore al valore del corrispondente indice limite calcolato per l’edificio di riferimento kWh/m2 EPgl,tot,limite
Deve essere valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni

Ad eccezione degli edifici classificati nelle categorie E.6 ed E.8 e degli edifici siti in zona climatica F, in tutte le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva (Im,s) sia maggiore o uguale a 290W/m2:

i.      deve essere positiva almeno una delle seguenti verifiche per tutte le pareti verticali opache, con l’eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est:

̶      il valore della massa superficiale Ms kg/m2 Punto 4 lettera b
̶      il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE W/m2K Punto 4 lettera b
    ii.      deve essere verificato, per tutte le pareti opache orizzontali e inclinate, il valore del modulo della trasmittanza termica periodica (YIE) W/m2K Punto 4 lettera b
È possibile attestare l’equivalenza dei risultati ottenuti, rispetto alle disposizioni indicate sopra, attraverso l’impiego di materiali e tecniche, anche innovative, che permettano di contenere le oscillazioni delle temperature interne degli ambienti, in funzione dell’irraggiamento solare. L’equivalenza delle misure adottate deve essere attestata da adeguata documentazione e certificazione
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, realizzati in zona climatica C, D, E ed F, o in caso di realizzazione di pareti interne per la separazione delle unità immobiliari, deve essere verificato il valore della trasmittanza delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, fatto salvo il rispetto del DPCM 5 dicembre 1997 ss.mm.ii.. Lo stesso limite deve essere rispettato anche per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione adiacenti agli ambienti climatizzati W/m2K Punto 5
NOTE Non ricadono nell’applicazione dei requisiti minimi interventi che riguardano esclusivamente strati di finitura ininfluenti dal punto di vista termico e rifacimenti di porzioni di intonaco con una incidenza inferiore al 10% della superficie lorda complessiva.
“Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento  dell’indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.” (art. 14, comma 6, D.Lgs. 102/20014).
“Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.” (art. 14, comma 7, D.Lgs. 102/20014).

Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, nel caso di installazione di impianti termici con pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55. (Allegato 1, Punto 2.3, D.M. 26/06/2015).

“A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione” (art. 4-bis, coma 1, D.Lgs. 192/2005)

 

  PARAMETRO DA VERIFICARE UNITÀ DI MISURA VALORI LIMITE DI RIFERIMENTO
IMPIANTI ηH (efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale) deve risultare superiore al valore della corrispondente efficienza indicata per l’edificio di riferimento % ηH,limite

Appendice A

ηW (efficienza media stagionale dell’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria) deve risultare superiore al valore della corrispondente efficienza indicata per l’edificio di riferimento % ηW,limite

Appendice A

ηC (efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione estiva, compreso l’eventuale controllo dell’umidità) deve risultare superiore al valore della corrispondente efficienza indicata per l’edificio di riferimento % ηC,limite

Appendice A

 

  PARAMETRO DA VERIFICARE UNITÀ DI MISURA VALORI LIMITE DI RIFERIMENTO
FER

D.Lgs. 28/2011

I progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti devono prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.

Nelle zone A del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1444/1968, le soglie percentuali minime sono ridotte del 50%.

L’obbligo non si applica agli edifici di cui alla Parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 42/2004 ss.mm.ii., e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora sia rilevato che il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

L’obbligo non può essere assolto tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

% Allegato 3, comma 1 lett. c
Negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, deve essere verificato l’obbligo minimo di potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze kW Allegato 3, comma 3 lett. c
NOTE

D.Lgs. 28/2011

I pannelli solari termici o fotovoltaici installati sulla copertura devono essere aderenti o integrati al tetto, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda
L’obbligo di installazione di impianti che producono energia da fonte energetica rinnovabile non si applica se l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria
Nel caso di edifici pubblici i valori limite di riferimento sono incrementati del 10%
NOTE

Allegato 1 D.M. 26/06/2015

L’energia prodotta nell’ambito del confine di sistema da fonti energetiche rinnovabili o da cogenerazione, può essere considerata nel calcolo energetico solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

deve contribuire ai fabbisogni dello stesso vettore energetico;

può contribuire solo alla copertura totale dei fabbisogni dei servizi energetici considerati e l’eccedenza mensile prodotta ed esportata non viene considerata nel bilancio energetico dell’edificio;

l’energia mensile prodotta in eccedenza non può essere computata per coprire il fabbisogno nei mesi carenti;

l’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non può essere conteggiata ai fini del soddisfacimento di consumi elettrici per la produzione di calore con effetto Joule;

per gli impianti di generazione da fonte rinnovabile centralizzati, si devono attribuire le quote di energia rinnovabile per ciascun servizio e per ciascuna unità immobiliare in proporzione ai rispettivi fabbisogni termici all’uscita dei sistemi di generazione ovvero ai rispettivi fabbisogni elettrici

FAQ

Cos’è l’edificio di riferimento?

“Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati” (Appendice A, Allegato 1, D.M. 26/06/2015) in conformità a quanto indicato nell’Appendice A, all’Allegato 1, del D.M. 26/06/2015 – Requisiti minimi.

ATTENZIONE: Dal 1° gennaio 2019 sono cambiati i parametri utilizzati per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio di riferimento (rif. tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’Appendice, dell’Allegato 1, del D.M. 26/06/2015 – Requisiti minimi), per gli edifici pubblici e ad uso pubblico.

Cos’è la trasmittanza termica periodica YIE?

“Parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare e attenuare la componente periodica del flusso termico che la attraversa nell’arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti” (art. 2, comma 2 lettera d, del D.M. 26/06/2015 – Requisiti minimi).