REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI


EDIFICIO

“Sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti” (art. 2 comma 1 lettera a D.Lgs. 192/2005 ss.mm.ii).

IMPIANTO TERMICO

“Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate” (art. 2 comma 1 lettera l-tricies D.Lgs.192/2005 ss.mm.ii).

TIPI DI INTERVENTI PER EDIFICI ESISTENTI

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE e/o AMPLIAMENTI

Sono assimilati ad edifici di nuova costruzione (D.M. 26/06/2015 Decreto requisiti minimi):

  1. edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione;
  2. ampliamenti di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi con volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3:
    1. l’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume preesistente
    2. l’ampliamento può costituire una nuova unità immobiliare (definita come “parte progettata per essere utilizzata separatamente” dall’allegato A del D.Lgs. 192/2005).

Nel caso di ampliamenti non connessi funzionalmente con l’esistente, la verifica dei requisiti minimi della prestazione energetica viene fatta solo sulla parte dell’ampliamento.

Nel caso l’ampliamento utilizzi sistemi tecnici preesistenti il calcolo della prestazione energetica è svolto con riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni.

RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE

“Un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture” (art. 2 comma 1 lettera l-vicies quarter, D.Lgs.192/2005 ss.mm.ii).

“Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati)” (Allegato 1, Punto 1.4, D.M. 26/06/2015).

RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI PRIMO LIVELLO

“l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio” (Allegato 1, Punto 1.4, D.M. 26/06/2015).

La ristrutturazione edilizia di primo livello, per essere definita tale, deve prevedere anche la ristrutturazione dell’impianto termico.

Nel caso di ristrutturazione importante di primo livello i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio.

RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO

“l’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva” (Allegato 1, Punto 1.4, D.M. 26/06/2015).

La ristrutturazione importante di secondo livello può non interessare l’impianto termico.

Nel caso di ristrutturazione importante di secondo livello, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le sole porzioni e/o le quote degli elementi e dei componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

“Un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo” non sono riconducibili ad interventi di ristrutturazione importante (art. 2 comma 1 lettera l-vicies ter, D.Lgs.192/2005 ss.mm.ii).

Nel caso di riqualificazione energetica i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento.

Nel caso di impianti per la climatizzazione invernale o estiva il rispetto di requisiti minimi si applica in caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti, di ristrutturazione degli stessi impianti, di sostituzione del generatore, compresi i sistemi ibridi, di sostituzione delle macchine frigorifere dei generatori.

PRESTAZIONE ENERGETICA

“la prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili” (Allegato 1, Punto 1.1, D.M. 26/06/2015).

FAQ

  • Cosa significa uso standard?
    Nel valutare la prestazione energetica di un’unità immobiliare riferita ad un uso standard, i dati relativi alle modalità di occupazione e di utilizzo si considerano con riferimento ad un’utenza convenzionale. Ad esempio nel calcolo della prestazione energetica riferita ad un uso standard, gli impianti sono valutati funzionanti per 24 ore al giorno, per tutto il periodo di climatizzazione. Nel caso di climatizzazione invernale il periodo di accensione dell’impianto è stabilito in maniera convenzionale in base alle 6 zone termiche, così come definite nel D.P.R. 412/1993.
  • Cos’è e come si calcola l’energia primaria?
    L’energia primaria, così come definita dal D.Lgs.192/2005 ss.mm.ii. è l’energia, proveniente da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione.
    Per calcolare l’energia primaria è necessario moltiplicare il fabbisogno di energia richiesto dall’impianto per il servizio energetico che deve fornire (climatizzazione invernale e/o estiva, produzione di ACS, illuminazione, servizio di trasporto di cose e persone), per il fattore di conversione del vettore energetico che l’impianto stesso utilizza.
  • Cosa sono i fattori di conversione?
    Il fattore di conversione consente di includere nella valutazione energetica globale anche le spese energetiche relative all’estrazione, lavorazione, stoccaggio e trasporto, nonché quelle relative alla distribuzione e generazione dell’energia, valutate all’interno del sistema energetico italiano.

L’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 – Requisiti minimi, nella Tabella 1, definisce i fattori di conversione sia per il calcolo dell’energia primaria rinnovabile, che per quella non rinnovabile.

  • Cos’è l’edificio di riferimento?

“Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati” (Appendice A, Allegato 1, D.M. 26/06/2015) in conformità a quanto indicato nell’Appendice A, all’Allegato 1, del D.M. 26/06/2015 – Requisiti minimi.

ATTENZIONE: Dal 1° gennaio 2019 sono cambiati i parametri utilizzati per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio di riferimento (rif. tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’Appendice, dell’Allegato 1, del D.M. 26/06/2015 – Requisiti minimi), per gli edifici pubblici e ad uso pubblico.