ESCo (Energy Service Company)

Le ESCo sono società che realizzano interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica, assumendosi il rischio tecnico e finanziario dell’intervento da realizzare liberando il cliente dall’onere dell’investimento e dal rischio di un mancato risparmio, a fronte di una remunerazione legata alle prestazioni ed al risparmio da ottenere a seguito degli interventi realizzati.

I compiti di una ESCo possono essere:

  • Reperire le risorse finanziarie;
  • Eseguire diagnosi energetiche, studi di fattibilità e progettazione,
  • Realizzare l’intervento,
  • Condurre la manutenzione e il monitoraggio a fine lavori.

Gli interventi realizzati dalle ESCo possono riguardare:

  • miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro degli edifici
  • climatizzazione degli ambienti con recuperi di calore in edifici precedentemente climatizzati con energia non rinnovabile,
  • impianti a biomassa per produzione di calore, pannelli solari, calore geotermico a bassa entalpia, impianti cogenerativi,
  • illuminazione pubblica, illuminazione d’interni commerciali e industriali, ecc.

In pratica, le ESCo offrono – a costo zero per l’ente pubblico o l’azienda – la diagnosi, il progetto, gli interventi di efficientamento e la gestione energetica post intervento. Stipulano con l’ente pubblico o l’azienda un particolare contratto che consente loro di retribuirsi con i risultati dell’intervento (risparmio energetico) e con gli incentivi nazionali all’efficienza energetica e alle rinnovabili. Le diverse combinazioni di servizi offerti danno luogo a diversi tipi di contratti. Ciò che cambia è sostanzialmente il rapporto intercorrente fra i tre soggetti principali: ESCO, utente, soggetto finanziatore.

Il meccanismo contrattuale tipico (in genere si tratta dei cosiddetti Energy Performance Contract o EPC) è schematizzato nella figura sottostante.

Quando i soggetti implicati sono solo due (ESCo e cliente), in quanto è una di queste due parti che garantisce il finanziamento e lo gestisce, abbiamo il “contratto di performance energetica”, EPC.

E’ la ESCo che gestisce non solo l’intervento, ma la successiva fornitura di energia. Il contratto è basato sul risultato di risparmio energetico che si conseguirà e la ridistribuzione dei risparmi dipende da come è ripartito l’investimento e dallo schema contrattuale prescelto.
I due schemi più noti di EPC sono lo “shared savings” (risparmi condivisi) e il “guaranteed savings” (risparmi garantiti).
Con il primo, i due contraenti si suddividono i risparmi conseguiti in modo percentuale, a seconda di quanto hanno investito, per un periodo fissato. Si ha dunque un risultato economico variabile per entrambi.
Con il secondo vengono invece stabilite, per il periodo necessario, rate prefissate di pagamento alla ESCo, sulla base di un risparmio garantito per il cliente (dunque la rata sarà inferiore alla precedente spesa energetica). In questo caso il cliente ha benefici certi, mentre i ricavi della ESCo sono variabili.
Quando si inserisce il terzo soggetto, il finanziatore, abbiamo il Contratto di finanziamento tramite terzi (FTT).
Il meccanismo è sostanzialmente identico al precedente, con la differenza che il finanziamento è fornito da una banca o da altro organismo finanziario che viene coinvolto dalla ESCo. Dal punto di vista del beneficiario non vi è differenza tra questi contratti. Per la ESCo può risultare una facilitazione non solo in termini di disponibilità finanziarie, ma anche perché l’istituto di credito ha maggiore competenza nella valutazione dei rischi che riguardano l’impresa committente.

Ulteriori entrate per una ESCo possono essere costituite dai Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE).

Una ESCo può ottenere dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il riconoscimento di un numero di TEE corrispondenti al risparmio energetico ottenuto dall’insieme dei loro interventi. Questi vengono poi rivenduti ai Soggetti Obbligati (società di distribuzione di elettricità e gas con più di 50.000 clienti finali) a cui è imposto per legge l’ottenimento di un certo numero di TEE, oppure partecipando alle negoziazioni sul Mercato TEE, o infine ceduti tramite transazioni bilaterali.

Dal 2016 il decreto legislativo 102/2014 obbliga le ESCo, che vogliono eseguire diagnosi energetiche presso soggetti obbligati e partecipare al meccanismo dei Certificati Bianchi, ad essere in possesso di certificazione secondo le norma UNI CEI 11352.

In definitiva le ESCo possono inquadrarsi come:

  • “un’impresa che finanzia, sviluppa e installa progetti rivolti al miglioramento dell’efficienza energetica ed al mantenimento dei costi relativi alle attrezzature installate a tal scopo”;
  • “un soggetto specializzato nell’effettuare interventi nel settore dell’Efficienza Energetica, assumendo per il cliente la necessità di reperire risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti e il rischio tecnologico, in quanto gestisce sia la progettazione/costruzione, sia la manutenzione per la durata del contratto”;
  • “una società che fornisce ai propri clienti un insieme di servizi integrati per la realizzazione, ed eventuale successiva gestione, di interventi per il risparmio energetico, garantendone i risultati ed i risparmi promessi, che viene compensata, in base ai risultati, con i risparmi conseguiti, eventualmente anche finanziando l’intervento”.

Il link riportato in seguito permette di consultare l’elenco delle ESCo italiane accreditate presso l’ente certificatore Accredia:

https://www.accredia.it/banche-dati/certificazioni/prodotti-e-servizi-certificati/esco-energy-service-company-certificate/